Dal 1° luglio 2017 lo split payment è esteso anche a Casa S.p.A.!
La Società rientra nell’ambito di applicazione dello split payment: il regime dello split payment dovrà essere applicato su tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di Casa S.p.A..
Presupposto per l’applicazione del sistema in parola è l’assoggettamento all’imposta dell’operazione e la conseguente esposizione della stessa nella fattura emessa dal fornitore. Sono escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni IVA soggette al meccanismo del “reverse charge”.
Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Casa S.p.A., le relative fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017:
dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” – “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Casa S.p.A. all’Erario.
Le fatture sulle quali non sarà indicata l’apposita annotazione non potranno essere accettate da Casa S.p.A..
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un particolare sistema di liquidazione dell’IVA introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2015.
L’articolo 1 del D.L. 50/2017 ha esteso il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti dell’IVA) anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
tutte le P.A., gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, le società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Nello stesso meccanismo sono stati ora inclusi anche i compensi per prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta di acconto alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un particolare sistema di liquidazione dell’IVA introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2015, mediante inserimento nel D.P.R. 633/72 dell’art. 17-ter. In virtù di tale norma, l’IVA dovuta sulle fatture emesse nei confronti di determinati Enti dovrà essere versata da quest’ultimi direttamente all’Erario e non, come di regola accade, dai soggetti IVA che forniscono loro beni e servizi.
Conseguentemente, al fornitore (del bene o del servizio) verrà erogato il solo corrispettivo al netto dell’IVA indicata in fattura. Quest’ultima dovrà essere versata all’Erario direttamente dal cessionario/committente dell’operazione.