QUALI CONTRATTI SI POSSONO STIPULARE IN AGENZIA SOCIALE PER LA CASA?
L’Agenzia sociale per la casa si occupa esclusivamente di contratti di locazione a canone concordato, stipulati conformemente ai Patti Territoriali sottoscritti dal Comune di Firenze in data 25/06/2020 secondo l’art. 2 comma 3 della legge 431/98.
DEVO SOSTENERE COSTI DI AGENZIA?
No, i servizi dell’Agenzia Sociale per la casa sono completamente gratuiti e a supporto di quei Proprietari che intendono beneficiare di tutti i vantaggi e degli incentivi connessi alla locazione calmierata secondo i Patti Territoriali sottoscritti dal Comune di Firenze il 25/06/2020.
QUALI SONO I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE FASE?
la possibilità di essere protetto dal Fondo di Garanzia a copertura delle inadempienze dell’inquilino fino a 12 mensilità di canone in caso di procedura di sfratto.
L’Agenzia provvederà a erogare al proprietario la garanzia, per un importo massimo calcolato sulla base delle mensilità di canone non versate dall’inquilino, ad avvenuto recupero dell’alloggio a seguito dell’esecuzione dello sfratto per morosità. L’erogazione della garanzia avverrà, come da Atto d’obbligo sottoscritto, fino ad un massimo di 12 mensilità e fino a esaurimento fondi assegnati, a seguito della trasmissione all’Agenzia da parte del proprietario della completa documentazione relativa alla procedura di sfratto, salvo procedura di compensazione nei confronti del Comune di Firenze qualora il proprietario rientri delle somme dovute dall’inquilino. Il Fondo opera a garanzia del Proprietario che ha stipulato un contratto di locazione a canone calmierato con il nucleo che, a seguito del matching, risulta percettore di un reddito lordo annuo complessivo pari ad almeno 3 volte il canone annuo dell’immobile e in presenza di tre condizioni:
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l’insolvenza pari a almeno 6 mesi da parte dell’inquilino, debitamente dimostrata dal Proprietario;
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la sentenza di convalida di sfratto del Tribunale;
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la liberazione dell’alloggio certificata dal Tribunale o un atto notarile per scongiurare il rischio di accordi fraudolenti tra le parti.
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la possibilità di usufruire di un contributo fino a € 3.000,00 cui si aggiungono, in base alle valutazioni definite dall’Agenzia in sede di preventivo, maggiori coperture per restanti importi indicativi di ulteriori interventi di sistemazione comunque denominati. Il contributo è destinato al rimborso delle spese sostenute per la sistemazione e messa a norma dell’alloggio con relative certificazioni, al fine dell’adeguamento degli immobili che necessitano di:
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Opere di sistemazione e di adeguamento dell’abitazione
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Adeguamento degli impianti;
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Certificazioni, anche a seguito di migliorie apportate all’immobile e/o necessarie alla locazione APE, Dichiarazione di rispondenza/conformità Impianti (Elettrico/Riscaldamento/idro-sanitario),
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Certificazione superficie Convenzionale
Le spese sostenute sono rimborsate, a titolo di messa a norma dell’abitazione, sul c/c indicato dal Proprietario-lcatore sull’Atto d’obbligo, dietro presentazione della ricevuta attestante il pagamento di quanto eseguito dal professionista scelto e relativa/e certificazione/i, DIRI o DICO rilasciata/e. Il contributo opera in ogni caso fino a esaurimento fondi.
COME POSSO FARE SE L’INQUILINO NON PAGA IL CANONE?
Qualora l’inquilino non corrisponda regolarmente il canone pattuito, il Proprietario deve darne notizia all’Agenzia che provvederà in prima battuta a mettersi in contatto con l’inquilino per verificarne verbalmente o per iscritto le cause e stabilire sulla buona fede del conduttore le condizioni di rientro nei pagamenti.
Qualora le inadempienze non vengano sanate e/o si accumulino mensilità non corrisposte dall’inquilino, il Proprietario può valersi del Fondo di Garanzia a tutela dei mancati pagamenti. In particolare il fondo opera a garanzia del Proprietario che ha stipulato un contratto di locazione a canone calmierato con il nucleo che, a seguito del matching, risulta percettore di un reddito lordo annuo complessivo pari ad almeno tre volte il canone annuo dell’immobile e in presenza di tre condizioni:
- l’insolvenza pari a almeno 6 mesi da parte dell’inquilino, debitamente dimostrata dal Proprietario;
- la sentenza di convalida di sfratto del Tribunale;
- la liberazione dell’alloggio certificata dal Tribunale o un atto notarile per scongiurare il rischio di accordi fraudolenti tra le parti.
Verificate suddette condizioni, l’Agenzia provvederà a erogare al proprietario la garanzia, per un importo massimo calcolato sulla base delle mensilità di canone non versate dall’inquilino, ad avvenuto recupero dell’alloggio a seguito dell’esecuzione dello sfratto per morosità. L’erogazione della garanzia avverrà, come da Atto d’obbligo sottoscritto, fino ad un massimo di 12 mensilità e fino a esaurimento fondi assegnati, a seguito della trasmissione all’Agenzia da parte del proprietario della completa documentazione relativa alla procedura di sfratto, salvo procedura di compensazione nei confronti del Comune di Firenze qualora il proprietario rientri delle somme dovute dall’inquilino.
SE SONO UN PROPRIETARIO POSSO SCEGLIERE L’INQUILINO?
Sì, l’Agenzia Sociale per la Casa selezionerà e proporrà al Proprietario -tenendo conto delle sue preferenze e ferma restando la sua libertà di scelta- quegli inquilini che incrociano al meglio le caratteristiche dell’immobile, tramite una attività di matching qualitativamente ponderato.
Nello specifico, i potenziali inquilini che verranno proposti al Proprietario, sono tutti precedentemente individuati dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’avviso pubblico “BANDO FASE 2021”. Il Bando prevede, tra gli altri, come requisito di ammissione, il possesso di un valore ISEE del nucleo familiare compreso tra euro 12.000 e euro 40.000,00.
È il Proprietario a scegliere l’inquilino che ritiene faccia al caso suo.
COS’E’ L’ISEE?
L’ISEE è un indicatore della situazione economica della famiglia. Per ottenerlo è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare
Per il calcolo dell’ISEE andranno prodotti i seguenti documenti:
- documento d’identità valido;
- codice fiscale;
- stato di famiglia;
- contratto di locazione (con estremi di registrazione);
- ultima bolletta pagata del canone d’affitto;
- certificato d’invalidità per invalidità superiore al 66% (se presente nel nucleo familiare);
- ultimo Modello 730 o Modello Unico presentato o, in mancanza d’obbligo, ultima certificazione dei redditi (Modello CU) rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico, anche nel caso in cui si percepisca l’indennità di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità.
Per il calcolo del patrimonio immobiliare, invece, bisogna presentare tra l’altro:
- estratto conto (saldo contabile) di depositi e c/c bancari e postali e giacenza media;
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
- contratti di assicurazione sulla vita;
- depositi e conti correnti bancari e postali.
COSA SI INTENDE PER SOCIAL HOUSING?
Per Social housing o edilizia residenziale sociale si intende un intervento mirato a fornire risposte ad una fascia di popolazione il cui reddito – seppur consistente- non permette di rivolgersi al mercato libero, ma che, tuttavia, non ha i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare.
Si tratta di progetti di edilizia residenziale sostenibile da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, che dal 2008 si sono sviluppati in tutta Italia con l’obiettivo di creare benessere tra i cittadini.
SE AFFITTO IL MIO IMMOBILE TRAMITE L’AGENZIA SOCIALE PER LA CASA, LA MIA PROPRIETA’ DIVENTA UN ALLOGGIO POPOLARE?
No, l’Agenzia Sociale per la Casa nasce dal Piano Casa 2021 del Comune di Firenze e non fa parte dell’ERP (Edilizia Residenziale Popolare) .